Statuto associazione

sergio

STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE
“ENOGASTRONOMIA.IT”
(associazione culturale Enogastronomica Italiana)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
COSTITUZIONE
E’ costituita un’ associazione culturale che assume la denominazione di “ASSOCIAZIONE CULTURALE ENOGASTRONOMIA.IT” a norma dell’articolo 18 della Costituzione, degli art. 36 e seguenti del codice civile, del D.lvo. n° 460/97 e s.m.i., e della L. 383/2000 e s.m.i..
L’Associazione Culturale Enogastronomia.it è una libera Associazione di fatto, senza scopo di lucro, apolitica, amministrativamente e giuridicamente autonoma, con durata illimitata nel tempo salvo anticipato scioglimento deliberato dall’assemblea dei soci fondatori, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

ART. 2
SEDE ED EMBLEMA (LOGO)
La sede della Associazione è in Civitanova Marche (MC). L’Assemblea dei soci fondatori potrà istituire eventuali altre sedi sia in Italia che all’estero. L’emblema dell’associazione è costituito dalla stilizzazione di un sommelier/chef in rosso su sfondo bianco.

ART. 3
EFFICACIA DELLO STATUTO
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione. Esso individua i principi e le regole fondamentali di comportamento cui tutti gli aderenti debbono uniformarsi nello svolgimento delle attività dell’Associazione stessa.

TITOLO II – FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 4
PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scopo principale dell’Associazione è la promozione sociale e lo sviluppo della socialità attraverso la diffusione, la promozione della cultura, delle tradizioni, dell’enogastronomia, della storia, dell’immagine dei prodotti tipici, organizzando manifestazioni, corsi di formazione, degustazioni e serate a tema dei prodotti tipici locali al fine di salvaguardarne le antiche tradizioni e i sapori.
L’Associazione può quindi intervenire ed agire in tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative, artistiche, sociali e formative e in tutti quelli in cui si può dispiegare un interesse per la conoscenza e diffusione delle tipicità locali.
Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
In particolare l’Associazione, sia in Italia che all’estero, si propone:
1. di promuovere e stimolare la cultura alimentare ed enologica dei prodotti tipici, mediante l’organizzazione di manifestazioni culinarie a tema, degustazioni, dibattiti, tavole rotonde, viaggi di studio, corsi di formazione ed aggiornamento sulla storia delle tipicità locali, feste, mostre, fiere, e qualunque altra iniziativa tendente ad aumentare la conoscenza dei prodotti alimentari tipici;
2. di sollecitare e promuovere la socialità ed il sano impiego del tempo libero dalle attività lavorative; anche mediante l’organizzazione di percorsi/gite turistico/gastronomiche alla scoperta di siti/luoghi e tipicità locali
3. di stimolare lo spirito d’amicizia e di solidarietà dell’intera comunità;
4. di attivare iniziative culturali nonché promuovere, organizzare e/o gestire scuole e/o corsi didattici culinari, artistici e sportivi anche in collaborazioni con altre Associazioni, Enti, e/o Scuole, nella sfera dell’aggregazione sociale e del tempo libero, per facilitare l’inserimento della persona nella vita professionale, artistica e sportiva e quindi contribuire al miglioramento della persona e della qualità della vita;
5. di ingaggiare, assumere e/o scritturare cuochi, sommelier, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
6. di organizzare manifestazioni ed eventi culturali mediante convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni, momenti informali di incontro, nonché attività editoriali mediante concorsi e pubblicazioni di vario genere;
7. di svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la cultura alimentare ed enogastronomica;
8. di offrire ai soci un luogo di ritrovo e di aggregazione in cui trascorrere il tempo libero secondo varie modalità ed usufruendo dei mezzi che l’Associazione mette a disposizione dei soci in modo gratuito;
9. di promuovere comitati e gruppi di lavoro che agiscano secondo specifici settori di competenza e di attività anche in forma cooperativa.
In via sussidiaria e non prevalente, l’associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
A tali fini essa provvede a raggiungere tutti gli accordi atti a garantire l’economia e la funzionalità dell’Associazione ed a favorirne lo sviluppo.
L’Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.
Infine, l’Associazione per lo svolgimento della propria attività potrà anche stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici e/o privati ed aderire ad organismi o federazioni impegnate, con analoghe finalità, in attività di intervento sociale o culturale.


TITOLO III – I SOCI

ART. 5 – TIPOLOGIA DI SOCI
I soci che compongono l’Associazione si distinguono in:
· Soci fondatori – coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;
· Soci ordinari – coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale;
· Soci onorari – tutti coloro che l’assemblea dei soci fondatori ha deliberato di considerare appartenenti all’Associazione per meriti o motivi “speciali”, senza obbligo di versamento della quota annuale;
· I Soci Sostenitori – sono coloro che, non potendo partecipare alla vita attiva dell’Associazione (in quanto ad esempio non cittadini italiani), contribuiscono comunque con proposte, sovvenzioni, donazioni o contributi particolari alle attività dell’Associazione. Costoro saranno costantemente informati dell’attività dell’ Associazione e possono nominare tra i soci ordinari dei loro rappresentati;

ART. 6 – NUMERO DEI SOCI
Il numero dei Soci è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio ma non godono del diritto di voto in assemblea.
Agli aspiranti Soci sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

ART. 7 – CRITERI DI AMMISSIONE DEL SOCIO
Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
1. essere cittadini comunitari, includendo fra essi i cittadini di nazionalità svizzera e sanmarinese;
2. aver compiuto il 18° anno di età;
3. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
4. dichiarare di attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.
L’ammissione a Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ovvero da uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, il quale si riserva il diritto di accogliere o respingere la domanda di ammissione.
In questo secondo caso la domanda deve essere respinta entro trenta giorni dalla data di presentazione senza esporre i motivi della decisione; dietro ricorso dell’interessato al Presidente tale domanda sarà riesaminata nella prima Assemblea Ordinaria dei Soci che si pronuncerà in via definitiva.
Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale ed il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.
In base alle disposizioni di legge ex 675/97 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
La qualifica di Socio s’intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera. Pertanto, lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 8 – DIRITTI DEI SOCI
I Soci hanno diritto a:
a) frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione;
b) riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;
c) discutere ed approvare i rendiconti;
d) eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. L’associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati; solo il socio membro del consiglio direttivo avrà diritto ad un importo predeterminato dall’assemblea ordinaria per particolari prestazioni espletate.
Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

ART. 9 – DOVERI DEI SOCI
I Soci sono tenuti a:
· rispettare le norme contenute nell’Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
· pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari;
· cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l’Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo;
· svolgere la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito, salvo casi espressamente autorizzati dall’assemblea ordinaria, senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate;
· tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti: pertanto, il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

ART. 10 – PERDITA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di Socio si perde per:
a) Decesso;
b) Mancato pagamento della quota sociale;
c) Dimissioni e/o recesso che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
d) Espulsione o radiazione.
Le dimissioni e/o il recesso hanno effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dallo statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.
L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea soci nella prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

ART. 11 – PROVVEDIMENTI A CARICO DEI SOCI
I Soci sono sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:
1. Inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali;
2. L’arrecare, in qualunque modo, danni morali o materiali all’Associazione;
3. Denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci;
4. L’attentare in qualche modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
5. Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
6. Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell’Associazione.
I provvedimenti disciplinari saranno decisi dal Consiglio Direttivo a maggioranza della metà più uno dei suoi membri.

ART. 12 – RICORSO/RECLAMO DEL SOCIO
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via preliminare il Consiglio Direttivo e in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

TITOLO IV – PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART. 13 – PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
1) dall’introito delle quote sociali;
2) dagli utili derivanti dall’attività svolta dall’Associazione;
3) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Associazione;
4) dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
5) dai contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
6) dai contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
7) dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
8) dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura alimentare, commerciale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
9) dalle erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
10) dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
11) dalle altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;
12) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale nel rispetto della normativa vigente;
13) dal fondo di riserva.

ART. 14 – MEZZI FINANZIARI
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
I mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione provengono:
· dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea;
· dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’associazione.
· da iniziative alimentari, culturali, sportive, promozionali e di natura commerciale o agricola finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’associazione e arricchire il suo patrimonio.

ART. 15 – ESERCIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
L’esercizio economico-finanziario comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Deve essere presentato un rendiconto da parte del Consiglio Direttivo all’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell’anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentono di determinare la competenza dell’esercizio.
Il rendiconto, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo, deve essere posto in visione a tutti i Soci, tenendolo a disposizione dei Soci stessi che intendono consultarlo. Il rendiconto deve essere approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci.

ART. 16 – FONDO DI RISERVA
E’ prevista la costituzione e l’implemento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei Soci.
Il residuo attivo di ogni esercizio sociale sarà devoluto come segue:
· 10% per fondo di riserva;
· il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, assistenziale e di solidarietà, o per nuovi impianti ed attrezzature.

TITOLO V – GLI ORGANI SOCIALI
ART. 17
Sono organi dell’Associazione:
a) Assemblea generale dei Soci;
b) Assemblea dei Soci Fondatori;
c) Consiglio Direttivo;
d) Presidente;
e) Vicepresidenti;
f) I Consiglieri;
g) Collegio dei Sindaci Revisori o il revisore dei conti se ed in quanto obbligatorio;
h) Collegio dei Garanti composto da tre membri se ed in quanto proposto dal Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, fatti salvi i casi espressamente autorizzati dall’assemblea ordinaria; inoltre, è previsto il rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L’ASSEMBLEA

ART.18 – ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI
L’Assemblea dei soci fondatori si riunisce quando verrà richiesto dal Consiglio Direttivo e da almeno 1/3 degli stessi soci fondatori. Ad essa è delegato il potere di proporre l’eventuale scioglimento dell’Associazione nonché di proporre all’assemblea ordinaria dei soci le linee guida che caratterizzano lo spirito associativo. Gli stessi si faranno carico di dipanare eventuali controversie che potrebbero sorgere all’interno del Consiglio Direttivo, compresa anche la possibilità di esautorare i componenti del Consiglio Direttivo stesso.

ART.19 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Partecipano all’Assemblea generale tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea stessa. Le riunioni dell’Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenete la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima.
L’Assemblea ha il potere di :
1. approvare le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
2. approvare il rendiconto annuale;
3. approvare gli stanziamenti per le iniziative previste dall’art. 4 del presente Statuto;
4. eleggere gli organismi direttivi e stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Consiglieri, il Collegio dei Sindaci Revisori ed il Collegio dei Garanti, alla fine di ogni mandato o in seguito a dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i Soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all’ultimo posto utile, sarà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione;
5. nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una Commissione Elettorale composta da almeno tre membri fra i Soci, la quale propone i nomi dei Soci candidati, controlla lo svolgimento delle elezioni e firma gli scrutini;
6. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

ART. 20 – CONVOCAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria per motivi che esulano l’ordinaria amministrazione e nei casi previsti dai successivi articoli del presente Statuto. Essa viene convocata:
o in sessione ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione dei rendiconti;
o tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
o ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta il Collegio dei Sindaci Revisori o il Collegio dei Garanti;
o allorché ne faccia richiesta scritta almeno 1/5 dei Soci con diritto di voto.
L’Assemblea dovrà avere luogo entro 10 giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART. 21 – REGOLARE COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci con diritto di voto.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli stessi su tutte le questioni poste all’Ordine del Giorno, salvo eccezioni di cui all’articolo 22 del presente Statuto.
La seconda convocazione può avere luogo un’ora dopo la prima. Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.

ART. 22 – DELIBERE STRAORDINARIE
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti con diritto di voto.
Per deliberazioni riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione, valgono le norme di cui all’articolo 36.

ART. 23 – MODALITA’ DI VOTAZIONE
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, seguendo le volontà dei presenti aventi diritto al voto.
Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti interni.

ART. 24 – UN SOCIO UN VOTO
Nell’assemblea generale dei soci, ogni socio, a qualunque categoria appartenga, ha diritto ad un solo voto ed hanno diritto al voto nell’Assemblea i soli Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.
Gli amministratori non possono dar voto nell’approvazione dei rendiconti.

ART.25 – PRESIDENZA E VERBALI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e da un Segretario nominati dall’Assemblea stessa.
Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 26 – NUMERO CONSIGLIERI
Il Consiglio Direttivo è composto da 4 (quattro) Consiglieri eletti fra i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.
Il Consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

ART. 27 – MEMBRI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
1. Il Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell’Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso, convoca e presiede il Consiglio, dirige le discussioni e dispone per l’esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e dall’Assemblea dei Soci. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al vicepresidente più anziano. Il Presidente è responsabile dell’attuazione degli scopi dell’Associazione.
2. Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni; coordinerà l’attività amministrativa ed esecutiva dell’Associazione;
3. Il Tesoriere: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione ovvero predispone lo schema del rendiconto preventivo e consuntivo che il Presidente propone all’esame dell’assemblea. Aggiorna i libri e i documenti contabili e fiscali in uso. Cura la registrazione delle entrate e il pagamento delle spese autorizzate. E’ responsabile del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli.
4. Il Segretario: il quale redige i verbali delle sedute del Consiglio e lo firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; ha la custodia dell’archivio sociale. Il segretario dell’Associazione è tenuto ad adempiere ad ogni incombenza amministrativa, ivi compresa la tenuta dei libri sociali e d’amministrazione. Il segretario provvede al disbrigo della normale corrispondenza, provvede al tesseramento ed all’aggiornamento del libro dei soci; cura la stesura dei verbali e la distribuzione dei comunicati interni e provvede alla comunicazione delle convocazioni. In caso di sua assenza o di sua dimissione scritta, il Direttivo nominerà un sostituto provvisorio che potrà essere o il Presidente o uno dei membri del Direttivo, in attesa di una nuova nomina;.

ART. 28 – OPERATIVITA’ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

ART. 29 – POTERE E RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
Il Consiglio Direttivo rappresenta l’Assemblea dei Soci, ha ampi poteri e opera nello spirito e nella sostanza dello Statuto sociale.

ART. 30 – DOVERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo deve:
1. redigere i programmi di attività sociale da sottoporre all’Assemblea;
2. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
3. formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Le eventuali modifiche, che nel tempo si potranno rendere necessarie, dovranno essere ugualmente sottoposte all’approvazione dell’Assemblea;
4. predisporre il rendiconto annuale;
5. predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;
6. deliberare circa l’ammissione dei Soci delegando allo scopo uno o più Consiglieri;
7. deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
8. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad esso affidati;
9. decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate a altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
10. presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente al medesimo;
11. esaminare e decidere l’opportunità di dare l’adesione dell’Associazione ad Enti ed Organismi pubblici e privati che abbiano gli stessi scopi dell’Associazione.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di un Comitato Esecutivo e di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti Responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

ART 31 – DIRITTI DEL CONSIGLIERE
I membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Garanti avranno diritto al rimborso di tutte le spese sostenute e dimostrate per l’attività prestata nell’interesse dell’Associazione. L’Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri consiglieri fatti salvi casi particolari in cui l’Assemblea Generale riconosce un compenso ad un membro del Consiglio per particolari prestazioni espletate.

ART. 32 – CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a sei riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo un anno di assenza dai lavori del Consiglio.
Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all’elezione del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo deve dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.

ART. 33 – STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI PER COORDINAMENTO ATTIVITA’ CONSIGLIO
Per meglio coordinare l’attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio Direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio:
a) uno o più siti web gestiti dall’Associazione;
b) una o più mailing list (pubbliche o private);
c) uno o più news server;
d) uno o più canali di comunicazione testuale/vocale/video in tempo reale;
e) appositi canali tramite cui tenere le riunioni del Consiglio Direttivo.
L’uso di questi strumenti sarà fatto con attenzione rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio Direttivo ed in generale all’insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sintomo di buona creanza in rete chiamate generalmente Netiquette.
L’uso di questi strumenti è da considerarsi fonte primaria di dialettica e democrazia all’interno dell’Associazione.

ART. 34 – IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri. E’ eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Ha il compito di controllare tutta l’attività amministrativa e finanziaria dell’Associazione, nonché di verificare l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.
Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l’anno (ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo. I Sindaci Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Le cariche di Consigliere e di Sindaco Revisore sono incompatibili tra di loro.

ART. 35 – IL COLLEGIO DEI GARANTI
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.
Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l’Associazione od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Garanti da nominarsi dall’Assemblea, in occasione della prima assemblea.
L’iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte, le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.
I tre Componenti del Collegio dei Garanti, sono eletti tra i soci, dureranno in carica tre anni, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Per ogni questione ad essi deferita e nel disimpegno in genere della prevista attività, il Collegio determina di volta in volta la procedura cui attenersi. In caso di controversie, il Collegio deve essere convocato entro 15 giorni dalla richiesta e la pronuncia deve essere data entro e non oltre i successivi 30 giorni, salvo proroga non superiore ai 30 giorni concessa dalle parti.
Le cariche di Consigliere e di membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili tra di loro.
I membri del Collegio dei Garanti, anche singolarmente, partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo e hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio stesso, senza diritto di voto.

TITOLO VI
ART.36 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione spetta solo all’Assemblea dei soci fondatori e deve essere presa dalla maggioranza di almeno 2/3 dei Soci fondatori.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l’Assemblea stessa delibererà sulla destinazione dell’eventuale residuo attivo, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i Soci.
L’eventuale residuo patrimoniale attivo, verrà devoluto a fini di utilità sociale.

TITOLO VII
ART. 37 – DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l’Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei partecipanti con diritto di voto a norma di Codice Civile e delle leggi vigenti.

 

STRUMENTI UTILI PER APRIRE LA PROPRIA ASSOCIAZIONE

Libro soci

Libro mastro

Verbali di assemblea

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